Art. 48
Regolamento di contabilità

Art. 48

144 / 217
In vigore dal 26 mar 1891
Per eccezione però i tesorieri o riscuotitori debbono accettare, anche senza previa autorizzazione dell'amministrazione, le somme che i terzi intedano versare a qualsiasi titolo in pro dell'istituzione, rilasciandone ricevuta, colla clausola «salvo i diritti dell'Istituto» quando non si tratti di dono od elargizione incondizionata; nel qual caso il tesoriere o riscuotitore indicherà il titolo pel quale si asserisce di voler fare il versamento e comunicherà per iscritto, nel termine di ventiquattro ore, all'amministrazione, il fatto dell'avvenuta esazione. Tali doni ed elargizioni devono essere pubblicati in modo visibile, nel luogo e tempo determinati dall'amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-48