Regolamento di contabilità›Titolo IV
Art. 42
201 / 217In vigore dal 26 mar 1891
In base ai predetti elementi, ed agli altri che può chiederne, la Giunta provinciale amministrativa emette le sue determinazioni, curando nell'interesse dell'Istituzione, di rendere agevole e meno dispendiosa l'opera di detti Agenti.
Questi non possono essere assunti in servizio prima che la Giunta siasi pronunziata favorevolmente, e finché la cauzione non sia effettivamente prestata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-42