Regolamento di contabilità›Titolo IV
Art. 39
198 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Le cauzioni possono esser prestate mediante:
a) vincolo su certificati nominativi di rendita dello Stato, ragguagliata al prezzo medio di borsa del semestre precedente;
b) deposito in numerario, cartelle dello Stato od altri fondi pubblici garantiti, valutati colle norme indicate nella lettera a, da farsi presso la Cassa dèdepositi e prestiti od altro istituto di credito o risparmio designato come all' della legge;
c) obbligazioni formali rilasciate, a favore dell'istituzione, da istituti di credito di notoria solvenza;
d) Ipoteca sopra determinati beni stabili, il cui valore libero superi almeno d'un terzo la somma fissata per cauzione;
e) ovvero, in parte coll'uno ed in parte coll'altro degli indicati mezzi cumulativamente.
Quando si tratti di riscossioni di piccola entità, la cauzione dei riscuotitori retribuiti potrà, coll'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, essere versata in contante presso il cassiere dell'istituzione, od essere gradatamente formata colle ritenute sull'aggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-39