Art. 38
Regolamento di contabilitàTitolo IV

Art. 38

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In vigore dal 26 mar 1891
La cauzione che i tesorieri o riscuotitori speciali retribuiti devono prestare, sarà proporzionata alle riscossioni dell'istituzione al momento in cui essi vengono assunti in servizio. Però deve nel contatto stipularsi l'obbligo di aumentare la cauzione in proporzione al possibile aumento delle entrate, delle riscossioni e dei versamenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-38