Art. 36
Regolamento di contabilitàTitolo III

Art. 36

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In vigore dal 26 mar 1891
Qualunque nuova o maggiore spesa alla quale non si possa far fronte col fondo di riserva di cui all', non può essere ammessa che per deliberazione debitamente approvata dalla Giunta amministrativa, alla quale si devono indicare i mezzi per sopperire al nuovo o maggiore impegno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-36