Regolamento di contabilità›Titolo III
Art. 31
190 / 217In vigore dal 25 gen 1916
Per sopperire alle deficienze possibili nelle assegnazioni passive del bilancio, si iscrive in apposito capitolo della parte straordinaria un adeguato fondo di riserva. Le pretensioni di somme di questo fondo e la loro iscrizione al capitolo deficiente è fatta per dodicesimi in ciascun mese o frazione di mese, previa regolare deliberazione dell'Amministrazione. Copia di tale deliberazione deve essere comunicata al Prefetto per notizia della Giunta Provinciale.
In caso di constatata necessità, le prelevazioni possono farsi in misura superiore al limite sopra accennato; ma la relativa deliberazione motivata deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione della Commissione provinciale di beneficenza ed assistenza pubblica.
Note all'articolo
- Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno della pubblicazione del decreto medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-31