Art. 29
Regolamento di contabilitàTitolo III

Art. 29

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In vigore dal 26 mar 1891
Le spese di nuove costruzioni o di grandi riparazioni agli stabili devono, di regola, essere stanziate in bilancio nel titolo I «spese effettive straordinarie». Quando però venga dimostrato che siano per produrre un reale aumento immediato o prossimo di patrimonio, e semprechè siasene precedentemente ottenuta speciale autorizzazione dalla Giunta amministrativa ai termini dell' della legge (N. 3), la parte della spesa corrispondente a tale aumento verrà iscritta nel titolo II, movimenti dei capitali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-29