Regolamento di contabilità›Titolo III
Art. 25
184 / 217In vigore dal 26 mar 1891
I lasciti e fondi con applicazione determinata, fanno parte, in appositi capitoli, del bilancio dell'ente che l'amministra, salvo, ove occorra, di farne dimostrazione particolareggiata in un allegato al bilancio stesso.
Il metodo medesimo deve essere seguito pei diversi fondi elemosinieri concentrati nella Congregazione di carità, quando abbiano destinazioni speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-25