Art. 23
Regolamento di contabilitàTitolo III

Art. 23

182 / 217
In vigore dal 26 mar 1891
I suddetti titoli sono suddivisi in capitoli come nel modello di bilancio allegato A ed A¹; e i capitoli si ripartiscono in articoli: L'enumerazione dei detti capitoli non esclude che altri se ne possano aggiungere, specialmente per quanto riguarda l'esercizio della beneficenza, secondo la diversa indole delle istituzioni. La divisione dei capitoli deve essere fatta in modo da comprendere entrate e spese della stessa indole. La Citante provinciale amministrativa, nell'esercizio delle facoltà concessele dall' della legge, può regolarla con istruzioni in via di massima, o con disposizioni particolari, d'ufficio o sull'istanza dell'amministrazione interessata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-23