Art. 22
Regolamento di contabilitàTitolo III

Art. 22

181 / 217
In vigore dal 26 mar 1891
Le partite di giro sono costituite da anticipazioni e relativi rimborsi, da depositi e relative restituzioni, che non alterano i provanti effettivi e le spese della istituzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-22