Regolamento di contabilità›Titolo III
Art. 21
180 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Il movimento di capitali comprende le operazioni che importano aumento, diminuzione o trasformazione dei vari beni costituenti la dotazione permanente dell'Istituto, comprese le oblazioni, i lasciti o doni destinati ad essere capitalizzati e gli avanzi delle rendite quando ne sia stato deliberato l'impiego ad aumento di patrimonio.
Tale movimento deve, in via normale, pareggiarsi fra le entrate e le uscite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-21