Art. 13
Regolamento di contabilitàTitolo II

Art. 13

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In vigore dal 26 mar 1891
L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso. Però all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo, l'esercizio si protrae fino alla fine di febbraio, dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-13