Regolamento di contabilità›Titolo I
Art. 11
170 / 217In vigore dal 26 mar 1891
La comunicazione dell'inventario al prefetto per le Giunta provinciale amministrativa, a termini dell' della legge, ha luogo, quanto al primo inventario, mediante trasmissione di una copia di esso; ed in seguito, con l'invio di una copia delle note annuali delle aggiunte e variazioni, coll'indicazione del valore rispettivo ed un richiamo al numero corrispondente dell'inventario.
Pei mobili però basta una indicazione sommaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-11