Regolamento di contabilità›Titolo I
Art. 10
169 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Tutti gli aumenti, le diminuzioni, le trasformazioni che si verificano nel valore e nella consistenza patrimoniale sì attiva che passiva devono esser notati nella categoria corrispondente dell'inventario alla quale si riferiscono.
Eguali variazioni debbono farsi nell'inventario della mobilia, da tenersi in continua evidenza secondo le consuetudini ed il regolamento interno dell'istituzione.
Tale inventario deve esser rinnovato integralmente ogni decennio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-10