Regolamento di contabilità›Titolo I
Art. 1
160 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Ciascuna Congregazione di carità e ciascuna istituzione pubblica di beneficenza deve avere un inventario nel quale siano descritti, nei modi stabiliti dal presente regolamento, tutti i beni che costituiscono il rispettivo patrimonio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-1