Art. 1
Regolamento di contabilitàTitolo I

Art. 1

160 / 217
In vigore dal 26 mar 1891
Ciascuna Congregazione di carità e ciascuna istituzione pubblica di beneficenza deve avere un inventario nel quale siano descritti, nei modi stabiliti dal presente regolamento, tutti i beni che costituiscono il rispettivo patrimonio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-1