Art. 97
Regolamento amministrativoTitolo V

Art. 97

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In vigore dal 26 mar 1891
Le Congregazioni di carità, nell'interesse della pubblica beneficenza, ed in caso di assoluta mancanza di mezzi per parte degli Istituti interessati, debbono anticipare, in seguito ad invito della Giunta provinciale amministrativa, i fondi occorrenti: a) per la costituzione di nuovi enti morali di pubblica beneficenza, ancorchè promossa d'ufficio; b) per il compimento di atti conservativi, o pel ricupero del patrimonio di istituti esistenti.
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