Regolamento amministrativo›Titolo V
Art. 96
96 / 217In vigore dal 26 mar 1891
I Prefetti comunicano di volta in volta alle amministrazioni interessate i Reali Decreti di costituzione in corpo morale o di accettazione di lasciti e doni per mezzo dei locali uffici di finanza per assicurare la riscossione della tassa, agli effetti della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato F, sulle concessioni governative.
Collo stesso metodo deve aver luogo la trasmissione dei Decreti di autorizzazione prefettizia ad accettare lasciti o doni che non abbiano valore superiore alle lire 5000.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-96