Art. 93
Regolamento amministrativoTitolo V

Art. 93

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In vigore dal 26 mar 1891
Quando per atto frà vivi o per disposizione testamentaria sia stabilita un'opera di beneficenza pubblica con designazione delle persone incaricate di amministrarla, gli amministratori stessi od esecutori testamentari ne promuovono la costituzione in ente morale ai termini dell' della legge. Se manca tale designazione, o gli amministratori od esecutori non possono o non vogliono compiere i relativi uffici, deve provvedervi la Congregazione di carità: ed ove questa non lo faccia entro tre mesi, salvo disposizione In contrario, deve provvedere il Sindaco, ed in mancanza di questo, il Prefetto, in baso alla denunzia di cui all' della legge.
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