Art. 91
Regolamento amministrativoTitolo V

Art. 91

91 / 217
In vigore dal 26 mar 1891
Il Commissario Incaricato della temporanea gestione deve formulare le proposte per l'esercizio dell'azione di rivalsa e pel ricupero delle somme a lui corrisposte a titolo d'indennità, nell'interesse del comune o della istuzione che ne ha fatto l'anticipazione. Esso raccoglie i dati e gli elementi necessari per stabilire la responsabilità dell'avvenuto scioglimento ed indica alla Giunta provinciale le persone a carico delle quali dovrebbe, a suo avviso, essere posta la spesa. La Giunta esamina gli atti, assume le occorrenti informazioni, provoca le giustificazioni delle persone tenute responsabili e procede a norma degli della legge, a meno che i debitori abbiano pagata la somma dovuta. La Giunta dovrà deliberare al più tardi entro tre mesi; e contro tale deliberazione è aperta la via del ricorso ai termini del diritto comune amministrativo. Tale diritto di ricorso spetta anche quando la Giunta invitata dal Prefetto, non abbia deliberato entro il termine suddetto.
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