Regolamento amministrativo›Titolo V
Art. 90
90 / 217In vigore dal 26 mar 1891
La misura della indennità da corrispondere al Commissario nominato agli effetti degli della legge è determinata dal Prefetto della provincia in cui l'istituto ha la sua sede ovvero la sede principale, sentito il voto della Giunta o delle Giunte provinciali competenti.
Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso il ricorso al Ministero dell'Interno.
Nessun prelevamento può essere ordinato quale acconto d'indennità al Commissario a carico della Istituzione disciolta senza speciale preventiva autorizzazione della Giunta o Giunte provinciali amministrative.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai delegati speciali di cui all' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-90