Art. 9
Regolamento amministrativoTitolo II

Art. 9

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In vigore dal 26 mar 1891
Per l'applicazione dei capoversi dell' della legge non è richiesta nel benefattore o fondatore la qualità di cittadino. Rimangono ferme però le altre incompatibilità e le esclusioni enumerate nelle lettere a), b), c), d), e) dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-9