Art. 89
Regolamento amministrativoTitolo V

Art. 89

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In vigore dal 26 mar 1891
La nomina del Commissario per la temporanea gestione della disciolta Congregazione di carità nel caso previsto dall'., 2° alinea, è, di regola, delegata al Prefetto della provincia col decreto Reale che ordina lo scioglimento; può tuttavia essere disposta col decreto stesso, quando ragioni speciali lo richiedano. Per quanto è possibile, saranno preferite le persone che accettino l'incarico gratuitamente, sempre però fra coloro che non facciano parte del consiglio comunale. Nel caso che trattisi di incarico gratuito il Prefetto potrà consentire il rimborso delle spese di trasferta ed altre da liquidare su apposita nota.
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