Art. 88
Regolamento amministrativoTitolo V

Art. 88

88 / 217
In vigore dal 26 mar 1891
Quando, nel caso previsto dall' della legge, la Congregazione si trovi disciolta, la temporanea gestione della istituzione di beneficenza spetterà alla Giunta municipale od al Commissario ai termini dell' della legge medesima. La delegazione di cui al detto , primo comma, noti dà titolo a rimunerazione.
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