Regolamento amministrativo›Titolo V
Art. 86
86 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Fra i provvedimenti d'urgenza riservati al Governo dall' della legge, è compresa la facoltà di sospendere le amministrazioni delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, quando gravi motivi di interesse dello istituto o di ordine pubblico lo richiedano, finché sia adottato un provvedimento definitivo.
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