Regolamento amministrativo›Titolo V
Art. 83
83 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Al predetto consigliere è affidato:
1° il servizio di statistica delle istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nella provincia;
2° la tenuta di un elenco delle Congregazioni di carità e delle altre amministrazioni elettive, con la indicazione nominativa dei rispettivi componenti secondo l'ordine cronologico di nomina e di scadenza, per gli effetti previsti dagli ed 86 della legge, ed un elenco delle persone aggiunte ai sensi dell' della legge medesima.
3° un elenco delle amministrazioni disciolte, colla data del relativo decreto reale, e coll'indicazione della rappresentanza provvisoria.
4° un elenco delle cauzioni prestate per il servizio di tesoreria e di riscossione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-83