Regolamento amministrativo›Titolo V
Art. 82
82 / 217In vigore dal 10 gen 1916
Per l'attuazione delle disposizioni di che nell', il consigliere di Prefettura incaricato della vigilanza di cui all' della legge, riferisce immediatamente al prefetto ogni irregolarità od abuso, infrazione, omissione o violazione di legge o statuti, ed in genere ogni fatto anormale che risultasse dall'esame degli atti di gestione, o venisse altrimenti denunziato dalle Autorità, dalla pubblica opinione, dalla stampa, da privati, e promuove le opportune verificazioni e fa di ogni cosa relazione al Prefetto pè provvedimenti opportuni.
COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 DICEMBRE 1915, N. 1847.
COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 DICEMBRE 1915, N. 1847.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-82