Art. 8
Regolamento amministrativoTitolo II

Art. 8

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In vigore dal 26 mar 1891
Per gli effetti voluti dell' della legge, la Congregazione di carità deve pubblicare in copia, entro otto giorni dalla data, a norma dell' della legge, la deliberazione di nomina all'amministratore aggiunto ed inviarne copia, nello stesso termine, al Sindaco del comune ed al Prefetto della provincia insieme all'atto del quale risulta la liberalità ed alla domanda, qualora vi sia, del benefattore, diretta ad ottenere per sè o per la persona da esso designata il diritto di far parte della Congregazione. Colle stesse norme si procede per l'ammissione del fondatore o rappresentante d'una istituzione concentrata nella Congregazione. Quando vengano a mancare, in tutto od in parte, le condizioni per le quali fu deliberata l'ammissione a far parte della Congregazione di carità, l'ammissione medesima deve essere revocata. La revoca deliberata dalla Congregazione di carità dev'essere notificata agli interessati coi motivi che la determinarono. Gli interessati hanno 15 giorni di tempo utile per presentare le loro deduzioni. Trascorsi non meno di 15 giorni dalla notificazione, la revoca sarà sottoposta al Consiglio comunale per la sua approvazione, ma non diverrà operativa se non abbia pure conseguita l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
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