Regolamento amministrativo›Titolo IV
Art. 74
74 / 217In vigore dal 26 mar 1891
La trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti d'acquisto dev'esser promosso dall'amministrazione, sotto la sua responsabilità, nèmodi e termini prescritti dal Codice civile.
L'amministrazione deve pure procedere, sotto propria responsabilità, alla rinnovazione in tempo utile della iscrizione dei privilegi e delle ipoteche spettanti alla istituzione.
Al 1° gennaio di ogni anno dalle Amministrazioni deve essere comunicato alla Prefettura un elenco delle iscrizioni prese ed ordinate, durante l'anno scaduto, nell'interesse degli istituti da esse amministrati, nonché un elenco delle iscrizioni che vanno a scadere nell'anno incominciato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-74