Regolamento amministrativo›Titolo IV
Art. 73
73 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Qualora l'acquisto di stabili debba aver luogo ad un pubblico incanto, l'amministrazione deve osservare le condizioni e le cautele che dalla Giunta provinciale amministrativa vengano stabilite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-73