Art. 73
Regolamento amministrativoTitolo IV

Art. 73

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In vigore dal 26 mar 1891
Qualora l'acquisto di stabili debba aver luogo ad un pubblico incanto, l'amministrazione deve osservare le condizioni e le cautele che dalla Giunta provinciale amministrativa vengano stabilite.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-73