Art. 71
Regolamento amministrativoTitolo IV

Art. 71

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In vigore dal 26 mar 1891
Nelle deliberazioni per acquisto di beni stabili a titolo corrispettivo, le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono dimostrare: 1° la proprietà nel venditore, mercè la produzione dei titoli relativi; 2° il possesso del medesimo, colla scorta dei certificati catastali o censuari, e in difetto con atti equipollenti; 3° la sicurezza dell'acquisto, mediante accertamento della situazione ipotecaria e la prova che non esistono altri vincoli sull'immobile acquistato; 4° il valore dello stabile da acquistare, mediante relazione autentica è giurata dèperiti; 5° la convenienza dell'acquisto, indicando se lo stabile sia destinato in aumento o miglioramento del patrimonio o per l'adempimento del fine proprio dell'istituzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-71