Regolamento amministrativo›Titolo IV
Art. 71
71 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Nelle deliberazioni per acquisto di beni stabili a titolo corrispettivo, le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono dimostrare:
1° la proprietà nel venditore, mercè la produzione dei titoli relativi;
2° il possesso del medesimo, colla scorta dei certificati catastali o censuari, e in difetto con atti equipollenti;
3° la sicurezza dell'acquisto, mediante accertamento della situazione ipotecaria e la prova che non esistono altri vincoli sull'immobile acquistato;
4° il valore dello stabile da acquistare, mediante relazione autentica è giurata dèperiti;
5° la convenienza dell'acquisto, indicando se lo stabile sia destinato in aumento o miglioramento del patrimonio o per l'adempimento del fine proprio dell'istituzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-71