Art. 70
Regolamento amministrativoTitolo IV

Art. 70

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In vigore dal 26 mar 1891
Nei casi previsti dall' lettera c della legge, oltre le dichiarazioni sopra menzionate, devono essere uniti: a) copia autentica dell'atto fra vivi o della disposizione di ultima volontà da cui originano l'eredità, il lascito o il dono; b) Uno stato attivo e passivo della eredità, l'inventario dei beni costituenti la medesima o la perizia estimativa del lascito o dono di valore indeterminato, quando, allo stato degli atti, sia possibile raccogliere gli elementi per redigerli; c) La deliberazione d'accettazione da parte dell'Amministrazione dell'istituto erede, legatario o donatario; d) Il voto motivato della Giunta provinciale amministrativa sulla convenienza economica per l'istituzione di accettare o rifiutare; e) il riassunto patrimoniale dell'istituto, risultante dall'ultimo conto consuntivo.
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