Regolamento amministrativo›Titolo II
Art. 7
27 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Il numero dei componenti la Congregazione di carità non può mutare se le variazioni di popolazione residente nel comune non siansi mantenute costanti per un quinquennio, giusta i registri di anagrafe regolarmente tenuti, e non trovino altresì la riconferma in un precedente o susseguente censimento generale.
Nel caso che il numero dei membri della congregazione di carità debba essere aumentato, se ne completa il numero; nel caso che debba essere diminuito cessano di diritto i meno anziani; ma in questo esso non è ad essi applicabile la interruzione di cui all' della legge.
Avvenendo riunioni di comuni si procederà dal nuovo Consiglio comunale alla costituzione dell'intera Congregazione di carità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-7