Regolamento amministrativo›Titolo IV
Art. 69
69 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Prima di autorizzare l'accettazione od il rifiuto dei lasciti di cui all'ultimo comma dell' della legge, il Prefetto richiede le dichiarazioni dei successibili ex lege volute dall' del R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817.
Le stesse dichiarazioni di acquiescenza o di opposizione sono dal Prefetto richieste, ed unite a corredo degli atti da inviare al Ministero dell'Interno per le autorizzazioni concernenti eredità, lasciti di valore superiore alle lire 5000, e per la costituzione in ente morale di nuovi istituti di fondazione testamentaria à sensi dell' del presente regolamento.
Alla mancanza di dette dichiarazioni potrà supplirsi con attestazione del Sindaco circa il risultato negativo della interpellanza fatta ai successibili.
La dichiarazione dei successibili ex lege non è necessaria quando la successione sia devoluta per testamento ad una persona estranea alla famiglia del testatore.
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