Regolamento amministrativo›Titolo IV
Art. 67
67 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Per gli effetti della tutela, sotto il nome di deliberazioni si intendono compresi i provvedimenti degli amministratori singoli, quando in base allo Statuto della istituzione di beneficenza non siavi amministrazione collegiale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-67