Art. 57
Regolamento amministrativo

Art. 57

12 / 217
In vigore dal 26 mar 1891
Nell'esecuzione dell' della legge si applicano le norme seguenti: 1. Quando si tratti di spese contive, l'ammontare del contratto si desume dalla ragione composta del prezzo e della durata di esso. 2. Le opere, le forniture, i lavori di eguale natura debbono formare oggetto di un unico appalto, esclusa ogni artificiale separazione. Quando per effetto di tale separazione l'ammontare complessivo degli appalti che vengono disgiunti sia superiore a lire 500, essa deve essere preventivamente consentita dalla Giunta provinciale amministrativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-57