Art. 54
Regolamento amministrativo

Art. 54

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In vigore dal 26 mar 1891
Di regola, nei contratti di locazione si pattuisce espressamente: che il conduttore rinunzia a qualunque riduzione di fitto per tutti i casi fortuiti previsti ed imprevisti a norma delle leggi civili vigenti; che lo stabile si concede in locazione nello stato in che trovasi, senza che le servitù continue o discontinue, apparenti o no, possano dar luogo a risarcimento di danni. Si aggiungono inoltre le garanzie necessarie, consentite dalle consuetudini locali, per assicurare la buona conservazione dello stabile, l'integrità delle scorte, il puntuale pagamento del fitto, l'adempimento integrale delle condizioni pattuite.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-54