Art. 53
Regolamento amministrativo

Art. 53

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In vigore dal 26 mar 1891
Nei luoghi in cui siano in uso forme speciali di coltivazione dei fondi rustici e speciali rapporti fra proprietario e coltivatore (mezzadria, colonia, sistema misto, soccida, enfiteusi), l'autorità tutoria potrà regolarne la concessione secondo le consuetudini locali, pel maggiore vantaggio della istituzione proprietaria, sentiti l'amministrazione Interessata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-53