Art. 52
Regolamento amministrativo

Art. 52

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In vigore dal 26 mar 1891
I beni immobili, giusta l' della legge, sono, di regola, dati in affitto mediante annuo determinato corrispettivo in denaro. Anche l'esercizio delle farmacie proprie degli istituti di beneficenza, è dato, di regola, in affitto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-52