Art. 48
Regolamento amministrativo

Art. 48

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In vigore dal 26 mar 1891
Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. A parità di voti la proposta si intende respinta. Per la validità delle deliberazioni, a termini dell' n. 1 della legge, la maggioranza degli intervenuti è determinata dal numero degli amministratori assegnati dalla legge o dagli statuti alla Congregazione di carità od istituzione di beneficenza. Allorchè coloro che compongono l'amministrazione siano in numero dispari, devono esser presenti 3 su 5, 4 su 7 e, via dicendo, non computato chi, avendo interesse giusta l' della legge, non può prendere parte alla deliberazione.
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