Art. 47
Regolamento amministrativo

Art. 47

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In vigore dal 26 mar 1891
L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza sarà comunicato agli amministratori almeno 24 ore avanti il giorno fissato per l'adunanza. In caso di assenza od impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione quello che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti il più anziano di età.
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