Art. 45
Regolamento amministrativoTitolo III

Art. 45

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In vigore dal 26 mar 1891
Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di conti devono essere notificate ai contabili, e dal giorno di questa notificazione decorre il termine utile per ricorrere in grado d'appello, a norma e per gli effetti di legge, alla Corte del Conti. Se il Tesoriere ricorre in appello alla Corte dèConti, l'atto di appello coi motivi dev'essere notificato alla Congregazione di carità od alla istituzione interessata. Per quanto concerne il giudizio sui conti e l'appello alla Corte dei conti, sono applicabili le disposizioni della legge e dei regolamenti relativi ai conti comunali.
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