Art. 4
Regolamento amministrativoTitolo I

Art. 4

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In vigore dal 26 mar 1891
Il diritto di sorveglianza attribuito all'autorità politica dall'ultimo comma del citato della legge, comprende la facoltà di procedere ad ispezione od esame degli atti compiuti dalle istituzioni o comitati, di revocarli od annullarli, secondo i casi, nelle forme prescritte dall' lettera C della legge e di fare quant'altro risultasse necessario od opportuno per impedire che si abusi della pubblica fiducia. A questo fine gli amministratori o rappresentanti dei comitati o delle istituzioni suddette debbono comunicare al Prefetto della provincia copia dell'atto di loro costituzione ed il programma delle operazioni che si propongono di compiere, indicando il periodo di tempo nel quale intendono darvi esecuzione. Le collette o questue pubbliche promosse dai detti comitati sono sottoposte alle norme sancite dall' della legge 30 giugno 1889 N. 6144 sulla pubblica sicurezza.
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