Art. 34
Regolamento amministrativoTitolo III

Art. 34

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In vigore dal 26 mar 1891
La deliberazione per la nomina del cassiere o tesoriere o per il conferimento del servizio di cassa ad un istituto o ad una persona che assuma contrattualmente il servizio di cassa e di riscossione, ai termini dell' della legge, deve contenere l'indicazione dell'ammontare e qualità della cauzione che sarà da esso prestata, secondo le norme del regolamento generale di contabilità. Quando il servizio di riscossione e di cassa sia affidato all'esattore comunale, questi deve prestare, ove sia necessario, un supplemento di cauzione ragguagliato alle maggiori somme delle quali gli viene affidato il maneggio per conto dell'istituto pubblico di beneficenza. Tali norme si applicano anche ai riscuotitori retribuiti.
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