Art. 28
Regolamento amministrativoTitolo III

Art. 28

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In vigore dal 26 mar 1891
Quando un'Amministrazione abbia il governo di più istituti eretti in corpo morale ed aventi patrimonio e reddito distinto, deve formare un bilancio per ciascuno di essi. Però le istituzioni concentrate nella Congregazione di carità o riunite in gruppi a sensi dell' della legge, mantenendo separati i redditi per la speciale erogazione della beneficenza particolare a ciascuno di esse, possono formare un bilancio unico, coll'indicazione separata delle entrate ed uscite rispettive, secondo la forma stabilita dal regolamento generale di contabilità.
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