Art. 27
Regolamento amministrativoTitolo III

Art. 27

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In vigore dal 26 mar 1891
Nel compilare i bilanci le Amministrazioni devono indicare i motivi degli aumenti e delle diminuzioni proposti tanto all'entrata che all'uscita, comparativamente ai bilanci del precedente esercizio e devono dar ragione delle entrate e delle spese nuove.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-27