Regolamento amministrativo›Titolo III
Art. 24
44 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Sia l'elenco dei titoli sia l'inventario dei beni devono esser tenuti al corrente.
L'inventario è redatto in due esemplari: uno da conservarsi nell'archivio della Congregazione od istituzione, l'altro da comunicare al Prefetto per la Giunta provinciale amministrativa, al quale debbono pure essere comunicate nel mese di febbraio le variazioni annuali dell'inventario giusta l' della legge.
Cli inventari e le note di variazione sono autenticati e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario od impiegato incaricato della loro compilazione e vengono riscontrati, in contraddittorio, in occasione di ogni mutamento totale di amministrazione o di mutamento del Presidente di essa.
Tanto l'inventario che le variazioni annuali conservati nell'archivio dell'amministrazione, rimangono a disposizione del Sindaco il quale ha facoltà di procurarsene copia a propria cura e spese del comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-24