Art. 22
Regolamento amministrativoTitolo III

Art. 22

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In vigore dal 26 mar 1891
Le amministrazioni stesse devono tenere un esatto elenco, diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio della istituzione. Per le istituzioni concentrate nella Congregazione di carità con separazione di patrimonio, e per quelle riunite in gruppi, l'elenco deve essere speciale a ciascuna istituzione.
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