Regolamento amministrativo›Titolo II
Art. 20
40 / 217In vigore dal 26 mar 1891
La dichiarazione delle incompatibilità previste dalla legge è fatta dal Prefetto della provincia, udito il Consiglio di Prefettura.
Essa fa decadere dall'ufficio la persona contro la quale viene emessa ed alla quale deve essere notificata.
La persona colpita d'incompatibilità che continui nell'ufficio assunto non ostante la dichiarazione notificata, sarà a cura dell'Amministrazione o del Sindaco del comune, ovvero del Prefetto o Sottoprefetto, denunziata al Procuratore del Re presso il tribunale civile per l'applicazione della relativa penalità pecuniaria, salve le sanzioni del codice penale nei casi di reato e salvo l'esperimento dell'azione popolare di cui all' n. 1 della legge stessa.
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