Art. 19
Regolamento amministrativoTitolo II

Art. 19

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In vigore dal 26 mar 1891
Le amministrazioni che per gli atti di fondazione non sono costituite in forma collegiale, ma da uno o due amministratori soltanto, quando non vi si oppongano i rispettivi statuti, debbono provvedere, nella revisione degli statuti medesimi, al modo di assicurare la regolarità degli atti della loro amministrazione, ed alla designazione di uno o più amministratori supplenti, pei casi di mancanza, assenza od impedimento dell'amministratore od amministratori normali. Agli amministratori supplenti sono applicabili le disposizioni degli a 17 inclusivi, 29, 30 e 34 della legge.
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