Regolamento amministrativo›Titolo II
Art. 18
38 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Verificandosi il caso di incompatibilità di cui all' dalla legge, va escluso l'amministratore meno anziano; a pari anzianità di nomina, il più giovine; il nuovo eletto, da quello che già è in ufficio, e fra gli eletti contemporaneamente, quello che ottenne minor numero di voti da chi ne ebbe di più; ed a parità di suffragi il giovane dal provetto, la sorella dal fratello, la moglie dal marito, la nuora od il genero dal suocero o dalla suocera.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-18